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Sommario: 1. Comunità internazionale e disabilità. – 2. La riforma italiana della disabilità nel contesto europeo. – 3. Il ruolo centrale del c.d. decreto “progetto di vita”. – 4. Il linguaggio come infrastruttura per lo sviluppo sociale. – 5. L’istituzionalizzazione in capo al Garante dell’interesse pubblico alla piena affermazione della persona con disabilità. – 6. Le sfide all’orizzonte. – 6.1. Un progetto di vita “finanziariamente condizionato”. – 6.2. Approccio multidimensionale e tutela giurisdizionale “frantumata”. – 6.3. Quale ruolo per il Garante?
1. Comunità internazionale e disabilità. – L’approccio del diritto internazionale alla disabilità negli ultimi sessantacinque anni può essere ripercorso in tre tappe1. Intorno agli anni ’60 dello scorso secolo ancora prevaleva un approccio “clinico-legale”, che tendeva a concepire la disabilità come forma di malattia. In questa stagione gli interventi normativi calibravano il loro oggetto non su una visione di insieme del fenomeno, ma in funzione del desease da “curare”2. La seconda stagione viene correntemente descritta come fase “organicistica” (o “biomedica” o, ancora, del “modello medico di tipo individualistico (deficit biologico)”3 ) e ha origine negli anni ’80, contestualmente all’adozione, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del primo standard espressamente dedicato al fenomeno, ossia l’“International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps” (ICIDH, nel gergo noto come ICIDH-1 o ICIDH 80). In questa fase mediana la disabilità veniva definita come incapacità di svolgere le “normali” attività della vita quotidiana in conseguenza della minorazione o menomazione. Si muoveva, dunque, dal concetto di “menomazione”/“minorazione” (impairment) e, transitando per lo stato di “disabilità”, si atterrava, come sbocco finale, sulla condizione di “handicap”4 . Quest’ultimo concetto esprimeva una posizione di svantaggio non solo da un punto di vista clinico-legale, ma, più estesamente, anche sociale.