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	<title>Attualità Archivi - Diritto e Società</title>
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	<title>Attualità Archivi - Diritto e Società</title>
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	<item>
		<title>La riforma della disabilità come infrastruttura per lo sviluppo sociale</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-riforma-della-disabilita-come-infrastruttura-per-lo-sviluppo-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Cappai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 19:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Annata 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità 3-2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Sommario: 1. Comunità internazionale e disabilità. – 2. La riforma italiana della disabilità nel contesto europeo. – 3. Il ruolo centrale del c.d. decreto “progetto di vita”. – 4. Il linguaggio come infrastruttura per lo sviluppo sociale. – 5. L’istituzionalizzazione in capo al Garante dell’interesse pubblico alla piena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-riforma-della-disabilita-come-infrastruttura-per-lo-sviluppo-sociale/">La riforma della disabilità come infrastruttura per lo sviluppo sociale</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2025/11/DeS-3-25-fascicolo-Cappai-estratto.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Comunità internazionale e disabilità. – 2. La riforma italiana della disabilità nel contesto europeo. – 3. Il ruolo centrale del c.d. decreto “progetto di vita”. – 4. Il linguaggio come infrastruttura per lo sviluppo sociale. – 5. L’istituzionalizzazione in capo al Garante dell’interesse pubblico alla piena affermazione della persona con disabilità. – 6. Le sfide all’orizzonte. – 6.1. Un progetto di vita “finanziariamente condizionato”. – 6.2. Approccio multidimensionale e tutela giurisdizionale “frantumata”. – 6.3. Quale ruolo per il Garante?</p>
<p style="text-align: justify;">
1. Comunità internazionale e disabilità. – L’approccio del diritto internazionale alla disabilità negli ultimi sessantacinque anni può essere ripercorso in tre tappe<sup>1</sup>. Intorno agli anni ’60 dello scorso secolo ancora prevaleva un approccio “clinico-legale”, che tendeva a concepire la disabilità come forma di malattia. In questa stagione gli interventi normativi calibravano il loro oggetto non su una visione di insieme del fenomeno, ma in funzione del desease da “curare”<sup>2</sup>. La seconda stagione viene correntemente descritta come fase “organicistica” (o “biomedica” o, ancora, del “modello medico di tipo individualistico (deficit biologico)”<sup>3</sup> ) e ha origine negli anni ’80, contestualmente all’adozione, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del primo standard espressamente dedicato al fenomeno, ossia l’“International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps” (ICIDH, nel gergo noto come ICIDH-1 o ICIDH 80). In questa fase mediana la disabilità veniva definita come incapacità di svolgere le “normali” attività della vita quotidiana in conseguenza della minorazione o menomazione. Si muoveva, dunque, dal concetto di “menomazione”/“minorazione” (impairment) e, transitando per lo stato di “disabilità”, si atterrava, come sbocco finale, sulla condizione di “handicap”<sup>4</sup> . Quest’ultimo concetto esprimeva una posizione di svantaggio non solo da un punto di vista clinico-legale, ma, più estesamente, anche sociale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate. Trasparenza e tutela del segreto commerciale alla luce del GDPR e dell’AI Act. Nota a Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 27 febbraio 2025, C‑203/22, CK c. Magistrat der Stadt Wien</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/il-diritto-alla-spiegazione-delle-decisioni-automatizzate-trasparenza-e-tutela-del-segreto-commerciale-alla-luce-del-gdpr-e-dellai-act-nota-a-corte-di-giustizia-dellunione-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Palazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità 4-2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Il caso. – 2. L’accesso alle informazioni sulla logica utilizzata come diritto alla spiegazione delle decisioni individuali. – 3. Il contenuto della motivazione nelle decisioni automatizzate assunte mediante sistemi di IA. Profili critici. – 4. La motivazione nell’AI Act e nella legge nazionale sull’intelligenza artificiale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/il-diritto-alla-spiegazione-delle-decisioni-automatizzate-trasparenza-e-tutela-del-segreto-commerciale-alla-luce-del-gdpr-e-dellai-act-nota-a-corte-di-giustizia-dellunione-europea/">Il diritto alla spiegazione delle decisioni automatizzate. Trasparenza e tutela del segreto commerciale alla luce del GDPR e dell’AI Act. Nota a Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 27 febbraio 2025, C‑203/22, CK c. Magistrat der Stadt Wien</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2025/11/Palazzo_4-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il caso. – 2. L’accesso alle informazioni sulla logica utilizzata come diritto alla spiegazione delle decisioni individuali. – 3. Il contenuto della motivazione nelle decisioni automatizzate assunte mediante sistemi di IA. Profili critici. – 4. La motivazione nell’AI Act e nella legge nazionale sull’intelligenza artificiale. – 5. Il confronto tra il diritto d’accesso alla logica delle decisioni automatizzate e la tutela dei segreti commerciali. – 6. La “scomparsa del decisore” e il deficit di responsabilità. – 7. Trasparenza e segretezza nelle decisioni automatizzate “amministrative”. – 8. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il caso. – La vicenda oggetto della sentenza che si annota ha ad oggetto il diniego, da parte di un operatore di telefonia mobile, della conclusione di un contratto telefonico, che avrebbe comportato il pagamento mensile di dieci euro, sulla base del fatto che il richiedente, in base a una valutazione automatizzata della sua qualità creditizia (fornita da un’impresa specializzata), non disponeva di una sufficiente solvibilità finanziaria. A fronte dell’ingiunzione, da parte dell’autorità austriaca per la protezione dei dati personali, a comunicare le informazioni significative sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato, la società di referenza creditizia proponeva ricorso dinanzi al tribunale amministrativo federale austriaco, opponendo alla richiesta la tutela del segreto commerciale. Il ricorso era respinto, ma l’esatta portata delle informazioni che avrebbe dovuto fornire la società era nuovamente dibattuta in fase esecutiva, di talché il giudice dell’esecuzione sollevava quattro questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia UE.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del cuio Real Madrid Club de Fùtbol e della direttiva anti-SLAPP</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europea-recenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbol-e-della-direttiva-anti-slapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Riccardelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 16:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso Real Madrid Club de Fútbol. – 2.1. Segue: la clausola dell’ordine pubblico. – 2.2. Segue: l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 3. La normativa europea a tutela della libertà di stampa: la nuova direttiva anti-SLAPP. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europea-recenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbol-e-della-direttiva-anti-slapp/">La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del cuio Real Madrid Club de Fùtbol e della direttiva anti-SLAPP</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2025/04/Diritto_societa_4_2024-estratto-Riccardelli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: 1. Premessa. – 2. Il caso Real Madrid Club de Fútbol. – 2.1. Segue: la clausola dell’ordine pubblico. – 2.2. Segue: l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 3. La normativa europea a tutela della libertà di stampa: la nuova direttiva anti-SLAPP. – 4. Conclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa. – Le istituzioni dell’Unione europea, anche e soprattutto negli anni più recenti, non hanno perso occasione per sottolineare l’essenzialità della libertà di stampa in una società democratica fondata sullo Stato di diritto1. Tale libertà, corollario fondamentale del diritto alla libertà di espressione e d’informazione garantito agli artt. 10 della CEDU2 e 11 della Carta europea dei diritti fondamentali3, risulta necessaria e funzionale al pieno godimento di un altro diritto: quello dei cittadini di ricevere informazioni di interesse pubblico4. L’esigenza di evidenziare il ruolo chiave della libertà in discussione all’interno delle nostre democrazie liberali deriva dai recenti episodi, anche in Europa, di repressione nei confronti dei giornalisti5. Tra i casi più famigerati, di forte impatto mediatico è stato quello della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, coinvolta in plurimi procedimenti per diffamazione a causa della propria attività investigativa nei confronti della banca maltese Pilatus Bank, e infine assassinata nel 20176.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europea-recenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbol-e-della-direttiva-anti-slapp/">La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del cuio Real Madrid Club de Fùtbol e della direttiva anti-SLAPP</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il lungo cammino verso l’inveramento del volto costituzionale della pena per la libera espressione dell’intimità dei ristretti</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/il-lungo-cammino-verso-linveramento-del-volto-costituzionale-della-pena-per-la-libera-espressione-dellintimita-dei-ristretti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania De Dominicis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 15:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La dimensione affettiva delle persone recluse: l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nell’emersione di un diritto. – 2. Il complesso riconoscimento dell’affettività intramuraria alla luce del decisivo intervento della Corte costituzionale. – 3. Prime considerazioni per l’attuazione di un diritto costituzionalmente garantito. – 4. Possibili sviluppi futuri. Uno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/il-lungo-cammino-verso-linveramento-del-volto-costituzionale-della-pena-per-la-libera-espressione-dellintimita-dei-ristretti/">Il lungo cammino verso l’inveramento del volto costituzionale della pena per la libera espressione dell’intimità dei ristretti</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2025/03/Il-lungo-cammino-verso-linveramento-del-volto-costituzionale-della-pena-per-la-libera-espressione-dellintimita-dei-ristretti-Stefania-De-Dominicis.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p>Sommario:</p>
<p style="text-align: justify;">1. La dimensione affettiva delle persone recluse: l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nell’emersione di un diritto. – 2. Il complesso riconoscimento dell’affettività intramuraria alla luce del decisivo intervento della Corte costituzionale. – 3. Prime considerazioni per l’attuazione di un diritto costituzionalmente garantito. – 4. Possibili sviluppi futuri. Uno sguardo altrove. – 5. Brevi considerazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La dimensione affettiva delle persone recluse: l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nell’emersione di un diritto. – Il riconoscimento del diritto ad una completa vita affettiva nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza rappresenta, per le persone private della libertà personale1, una condizione imprescindibile per garantire un’esecuzione della pena umana e volta al reinserimento sociale nel pieno rispetto degli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. I legami affettivi coinvolgono, infatti, la sfera più intima della persona e sono capaci, qualora fondati su relazioni di supporto e responsabilizzazione, di accompagnare e promuovere un positivo percorso del ristretto nel rapporto con sé e con gli altri. Per tale ragione, dovrebbero essere tutelati e favoriti, anche nel corso dell’esecuzione della pena, potendo una loro eventuale menomazione incidere negativamente sul benessere psicofisico dell’individuo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/il-lungo-cammino-verso-linveramento-del-volto-costituzionale-della-pena-per-la-libera-espressione-dellintimita-dei-ristretti/">Il lungo cammino verso l’inveramento del volto costituzionale della pena per la libera espressione dell’intimità dei ristretti</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del caso Real Madrid Club de Fútbol e della direttiva anti-SLAPP</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europearecenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbole-della-direttiva-anti-slapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Riccardelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 19:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rivistadirittoesocieta.it/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso Real Madrid Club de Fútbol. – 2.1. Segue: la clausola dell’ordine  pubblico. – 2.2. Segue: l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 3. La normativa europea a tutela della libertà di stampa: la nuova direttiva anti-SLAPP. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europearecenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbole-della-direttiva-anti-slapp/">La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del caso Real Madrid Club de Fútbol e della direttiva anti-SLAPP</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2024/12/4-2024-Riccardelli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: 1. Premessa. – 2. Il caso Real Madrid Club de Fútbol. – 2.1. Segue: la clausola dell’ordine  pubblico. – 2.2. Segue: l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 3. La normativa europea a tutela della libertà di stampa: la nuova direttiva anti-SLAPP. – 4. Conclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa. – Le istituzioni dell’Unione europea, anche e soprattutto negli anni più recenti, non hanno perso occasione per sottolineare l’essenzialità della libertà di stampa in una società democratica fondata sullo Stato di diritto<sup>1</sup>. Tale libertà, corollario fondamentale del diritto alla libertà di espressione e d’informazione garantito agli artt. 10 della CEDU2 e 11 della Carta europea dei diritti fondamentali<sup>3</sup>, risulta necessaria e funzionale al pieno godimento di un altro diritto: quello dei cittadini di ricevere informazioni di interesse pubblico<sup>4</sup>. L’esigenza di evidenziare il ruolo chiave della libertà in discussione all’interno delle nostre democrazie liberali deriva dai recenti episodi, anche in Europa, di repressione nei confronti dei giornalisti<sup>5 </sup>.Tra i casi più famigerati, di forte patto mediatico è stato quello della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, coinvolta in plurimi procedimenti per diffamazione a causa della propria attività investigativa legata all’attività della banca maltese Pilatus Bank, e infine assassinata nel 2017<sup>6</sup>. Innanzi a questo scenario, la Commissione europea è recentemente intervenuta in ragione dell’allarme sull’affievolimento della libertà e del pluralismo dei media tra gli Stati membri. Alcuni di questi interventi sono stati compiuti nel contesto di azioni volte all’attuazione e al rafforzamento dello Stato di diritto. Solo nel 2019, la Commissione ha constatato, con due distinte Comunicazioni<sup>7</sup>, che i rischi sulla stabilità dello Stato di diritto hanno origine proprio dai tentativi di indebolimento dei media indipendenti, sui quali viene principalmente esercitata pressione. Alla luce di ciò, nel sistema di revisione ciclico sul monitoraggio dell’attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri è stata introdotta un’apposita sezione dedicata alla libertà di stampa e al pluralismo dei media, dal momento che la suddetta libertà è da considerarsi parametro di attuazione effettiva della Rule of law<sup>8</sup>. Nella relazione del 2023, sulla scia di quelle degli anni precedenti<sup>9</sup>, la Commissione ribadisce che «[l]e minacce alla sicurezza fisica, gli attacchi online, le campagne diffamatorie, le minacce legali e la censura compromettono la sicurezza dei giornalisti»<sup>10</sup>. In particolare, si evidenzia l’ampio ricorso alle Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), strumenti giudiziari implementati da numerosi Stati Membri per intimidire cittadini ed organizzazioni impegnati su questioni di interesse pubblico<sup>11</sup>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-tutela-della-liberta-di-stampa-nellunione-europearecenti-passi-avanti-alla-luce-del-caso-real-madrid-club-de-futbole-della-direttiva-anti-slapp/">La tutela della libertà di stampa nell’Unione europea: recenti passi avanti alla luce del caso Real Madrid Club de Fútbol e della direttiva anti-SLAPP</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Attivismo giudiziario nel circuito delle Alte Corti per la creazione di nuovi diritti. Il caso Dobbs della Corte Suprema USA: una inversione di tendenza?*</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/attivismo-giudiziario-nel-circuito-delle-alte-corti-per-la-creazione-di-nuovi-diritti-il-caso-dobbs-della-corte-suprema-usa-una-inversione-di-tendenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Vittori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization contro Roe v. Wade: due sentenze epocali di segno opposto sulla questione controversa dell’aborto. – 2. Roe v. Wade: l’affermazione del diritto costituzionale della donna all’aborto volontario. – 3. Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey: la conferma di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/attivismo-giudiziario-nel-circuito-delle-alte-corti-per-la-creazione-di-nuovi-diritti-il-caso-dobbs-della-corte-suprema-usa-una-inversione-di-tendenza/">Attivismo giudiziario nel circuito delle Alte Corti per la creazione di nuovi diritti. Il caso Dobbs della Corte Suprema USA: una inversione di tendenza?*</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2024/10/estratto-Vittori-4-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization contro Roe v. Wade: due sentenze epocali di segno opposto sulla questione controversa dell’aborto. – 2. Roe v. Wade: l’affermazione del diritto costituzionale della donna all’aborto volontario. – 3. Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey: la conferma di Roe v. Wade e l’affermazione di un nuovo standard per la valutazione delle legislazioni statali in materia di aborto. – 4. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization: la Corte annulla Roe v. Wade, pone fine alla finzione del diritto costituzionale all’aborto e restituisce ai Parlamenti degli Stati federati il potere di regolamentare l’aborto. – 4.1 La legislazione del Mississippi: il divieto di abortire prima della viability. – 4.2 L’opinion di maggioranza di Justice Alito: a) l’inesistenza di un diritto all’aborto all’interno della Costituzione. – 4.3 Segue: b) la necessità di annullare i precedenti in materia di aborto alla luce della dottrina dello stare decisis. – 4.4 Segue: c) la corretta delimitazione delle sfere di competenza in materia di aborto tra Stati federati e Corte Suprema USA. – 5. Attivismo giudiziario nel circuito delle Alte Corti: una inversione di tendenza. – 6. La Due Process Clause secondo la concurring opinion di Justice Thomas: originalismo nell’originalismo. – 7. Conclusioni. L’aborto negli USA dopo Dobbs.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization contro Roe v. Wade: due sentenze epocali di segno opposto sulla questione controversa dell’aborto. – Nella sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization<sup>1</sup> (in seguito, Dobbs) del 24 giugno 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha dichiarato che la Costituzione americana non garantisce il diritto ad abortire. La pronuncia ha annullato due celebri precedenti della Corte, Roe v. Wade<sup>2</sup> (in seguito, Roe) e Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey (di seguito, Casey)<sup>3</sup>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/attivismo-giudiziario-nel-circuito-delle-alte-corti-per-la-creazione-di-nuovi-diritti-il-caso-dobbs-della-corte-suprema-usa-una-inversione-di-tendenza/">Attivismo giudiziario nel circuito delle Alte Corti per la creazione di nuovi diritti. Il caso Dobbs della Corte Suprema USA: una inversione di tendenza?*</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decostruire Dobbs: le “questioni aperte ”tra politiche giudiziarie ed epistemiche</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/decostruire-dobbs-le-questioni-aperte-tra-politiche-giudiziarie-ed-epistemiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pier Francesco Bresciani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Decostruire Dobbs e come ne abbiamo discusso in Italia. – 2. “Costituzionalismo conservatore” e “costituzionalismo progressista” come categorie di analisi giuridica della giurisprudenza costituzionale. – 3. La majority opinion: oltre il costituzionalismo conservatore, manifesto di un “costituzionalismo reazionario”. – 4. La concurring opinion (only in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2024/10/estratto-Bresciani-4-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
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<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Decostruire Dobbs e come ne abbiamo discusso in Italia. – 2. “Costituzionalismo conservatore” e “costituzionalismo progressista” come categorie di analisi giuridica della giurisprudenza costituzionale. – 3. La majority opinion: oltre il costituzionalismo conservatore, manifesto di un “costituzionalismo reazionario”. – 4. La concurring opinion (only in judgment) di Roberts: apologia del minimalismo giudiziario quale strumento del costituzionalismo conservatore. – 5. La minority opinion: l’alternativa del costituzionalismo progressista. – 6. Dal problema della legittimazione dei giudici costituzionali a quello della scienza costituzionale: due posizioni estreme (oggettivismo e relativismo). – 7. Segue: Una posizione intermedia: per una razionalità discorsiva “inclusiva”. – 8. Sintesi delle<br />
conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
1. Decostruire Dobbs e come ne abbiamo discusso in Italia. – Con Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization<sup>1</sup> la Corte Suprema degli Stati Uniti ha “abrogato” il diritto costituzionale di abortire che, sin dal 1973, era stato garantito a livello federale in forza di Roe v. Wade<sup>2</sup> . Chiamata a giudicare sulla costituzionalità di un divieto di aborto elettivo dopo la quindicesima settimana previsto da una legge del Mississippi, la Corte ne ha affermato la legittimità, negando – diversamente da quanto ritenuto in Roe e in tutta la giurisprudenza successiva – che la Due Process Clause del XIV emendamento riconosca un diritto di abortire e, di conseguenza, rimettendo il potere di disciplinare la materia alla discrezionalità dei legislatori statali con il solo limite della manifesta irragionevolezza (rational basis review). La sentenza non ha, in realtà, bisogno di particolari presentazioni, dati i moltissimi studi già apparsi al riguardo anche nel dibattito dottrinale italiano<sup>3</sup>.</p>
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		<title>PIAO e “valore pubblico”*</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/piao-e-valore-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Villamena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. – Oggetto specifico dell’analisi; 2. – Quadro normativo: asimmetrie fra obiettivi e relativi piani “assorbiti” nel PIAO; 3. – Cenni introduttivi alla nozione di “valore pubblico” e sua incapacità di affrancarsi da istituti più tradizionali; 4. – Segue. Ulteriori discipline in direzione della nozione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2024/10/estratto-Villamena-3-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. – Oggetto specifico dell’analisi; 2. – Quadro normativo: asimmetrie fra obiettivi e relativi piani “assorbiti” nel PIAO; 3. – Cenni introduttivi alla nozione di “valore pubblico” e sua incapacità di affrancarsi da istituti più tradizionali; 4. – Segue. Ulteriori discipline in direzione della nozione di “valore pubblico” e conferme di quanto rilevato in precedenza; 5. – Tentativo della disciplina normativa sul PIAO di definire una nozione giuridicamente apprezzabile di “valore pubblico”.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Oggetto specifico dell’analisi. – Il Piano integrato di attività e di organizzazione (di seguito: PIAO) è un atto che, per sua stessa definizione, ne “integra” altri ad esso preesistenti: una sorta di Piano dei piani. Esso però non è ingabbiato nel recinto dei piani che “assorbe”, non si limita a tramutare i vecchi “piani” nelle nuove “sezioni” ma va ben oltre, interessandosi sia della possibile integrazione fra attività e relativi obiettivi riconducibili alla pianificazione tradizionale assorbita, sia della individuazione di nuovi obiettivi non previsti da tale pianificazione tradizionale. L’integrazione accennata – ed è questa la componente che a parere di chi scrive meglio identifica il PIAO – mira a privilegiare le misure che colgono più finalità quando queste operano congiuntamente, migliorando per questa via qualità ed efficienza dell’azione amministrativa. Si prenda il caso dell’integrazione determinata dalla digitalizzazione di taluni procedimenti, che potrà risultare utile sia sul fronte della prevenzione degli abusi amministrativi (tracciabilità, fruibilità dei dati, ecc.), sia su quello della efficienza amministrativa quale fattore di riduzione dei tempi dei procedimenti.</p>


<p></p>
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		<item>
		<title>Quale suffragio universale? L’inevitabile “sommersione” del diritto all’elettorato attivo alla luce del contesto penitenziario italiano</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/quale-suffragio-universale-linevitabile-sommersione-del-diritto-allelettorato-attivo-alla-luce-del-contesto-penitenziario-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Sottile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 10:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Premessa. – 2. Il diritto di voto tra la tensione all’universalità e i requisiti negativi dell’art. 48 Cost. – 3. Garantire l’effettività dell’esercizio del diritto all’elettorato attivo sulla base del modello liberale: il paradosso del legislatore repubblicano. – 4. Il “silenzio (elettorale)” all’interno degli Istituti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2023/09/2-2023-10.-Sottile-Att.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Sommario</em>: 1. Premessa. – 2. Il diritto di voto tra la tensione all’universalità e i requisiti negativi dell’art. 48 Cost. – 3. Garantire l’effettività dell’esercizio del diritto all’elettorato attivo sulla base del modello liberale: il paradosso del legislatore repubblicano. – 4. Il “silenzio (elettorale)” all’interno degli Istituti di pena. – 5. L’astensionismo che non c’è. Proposte o miraggi?</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa. – Riflettere sull’universalità del suffragio nell’ordinamento italiano può apparire, oggi, un mero esercizio di dottrina ed un’operazione non necessaria. Il percorso inaugurato con il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23, proseguito con l’adozione dei primi due commi dell’art. 48 della Costituzione, e concluso con gli interventi legislativi volti ad eliminare le condizioni ostative all’esercizio del diritto di voto ha, infatti, condotto a garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla formazione del potere politico e, quindi, nell’assunzione delle decisioni incidenti sulla collettività<sup>1</sup>. Il presente contributo si prefigge di far luce sull’esercizio del voto nello specifico ambito degli Istituti di pena. Il contesto penitenziario permette, invero, di evidenziare alcune criticità attinenti non tanto all’attribuzione della titolarità formale del diritto a tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, bensì all’effettivo esercizio dello stesso da parte dei destinatari di misure restrittive della libertà personale.</p>
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		<item>
		<title>La costruzione di tutele dei diritti fondamentali «sempre più integrate». Orgoglio e (doppio) pregiudizio di fronte alla Corte costituzionale</title>
		<link>https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-costruzione-di-tutele-dei-diritti-fondamentali-sempre-piu-integrate-orgoglio-e-doppio-pregiudizio-di-fronte-alla-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pietro Faraguna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 06:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rivistadirittoesocieta.it/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Introduzione: uno sguardo presbite al cammino comunitario della Corte costituzionale. – 2. Il cammino comunitario della Corte costituzionale tra “precisazioni” e “precisazioni della precisazione”. – 3. Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: la sede della doppia pregiudizialità (il giudizio a quo e non il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/la-costruzione-di-tutele-dei-diritti-fondamentali-sempre-piu-integrate-orgoglio-e-doppio-pregiudizio-di-fronte-alla-corte-costituzionale/">La costruzione di tutele dei diritti fondamentali «sempre più integrate». Orgoglio e (doppio) pregiudizio di fronte alla Corte costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it">Diritto e Società</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.rivistadirittoesocieta.it/wp-content/uploads/2023/09/Faraguna-Attualita.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong>: 1. Introduzione: uno sguardo presbite al cammino comunitario della Corte costituzionale. – 2. Il cammino comunitario della Corte costituzionale tra “precisazioni” e “precisazioni della precisazione”. – 3. Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti: la sede della doppia pregiudizialità (il giudizio a quo e non il giudizio costituzionale). – 4. Diritti “a doppia tutela” tra Trattati europei e Costituzione. – 5. I vantaggi di uno schema operativo di più facile lettura per i giudici comuni. – 6. Sindacato di legittimità costituzionale e potere politico.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Introduzione: uno sguardo presbite al cammino comunitario della Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il «cammino comunitario»<sup>1</sup> della Corte costituzionale è caratterizzato da alcune tappe epocali, facilmente riconoscibili tanto più sono lontane nel tempo e consolidate nella “narrazione”, anche manualistica e didattica, che di quel cammino si è affermata. È certamente più complesso riuscire a riconoscere una nuova tappa epocale quanto più è vicina la pronuncia che la reca. Per dirla con le parole del Sommo Poeta, noi studiosi, in questo campo (e forse anche in molti altri) nella migliore delle ipotesi «veggiam, come quei c’ha mala luce, le cose»: vediamo bene gli sviluppi lontani, peggio quelli vicini. Premessa questa prudenza “oftalmica”, è passato forse abbastanza tempo dalla pubblicazione della sentenza n. 269 del 2017, per potervi scorgere uno di quegli snodi fondamentali del cammino comunitario della Corte. Tuttavia, questo nuovo snodo epocale è stato immediatamente seguito da un’opera di progressivo aggiustamento, che ha inevitabilmente generato un vivace dibattito dottrinale, che a sua volta è probabilmente in parte responsabile di nuovi interventi di aggiustamento di quella giurisprudenza.</p>
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